Sez. 2, Sentenza n. 3890 del 07/09/1977 (Rv. 387579 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - INTERVENTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AMMINISTRATORE, SIA IN PRIMO CHE IN SECONDO GRADO, E IMPUGNAZIONE DELLE RELATIVE SENTENZE - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - INTERVENTO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AMMINISTRATORE, SIA IN PRIMO CHE IN SECONDO GRADO, E IMPUGNAZIONE DELLE RELATIVE SENTENZE - AMMISSIBILITA.*
Il condominio e ente di gestione sfornito di personalita giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. Pertanto, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti, sia esclusivi che comuni, inerenti all'immobile in condominio ne, in conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, nonche di avvalersi dei mezzi di impugnazione e anche di intervenire in appello per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore. (Conf 804/69, mass n 339133).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)