Sez. L, Sentenza n. 5837 del 06/11/1982 (Rv. 423584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRESUPPOSTO DELLA COLLABORAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - ELEMENTO "FIDUCIA" - VALUTAZIONI - CRITERI - CESSAZIONE DEL VINCOLO DI FIDUCIA IDONEA A LEGITTIMARE IL RECESSO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRESUPPOSTO DELLA COLLABORAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE - ELEMENTO "FIDUCIA" - VALUTAZIONI - CRITERI - CESSAZIONE DEL VINCOLO DI FIDUCIA IDONEA A LEGITTIMARE IL RECESSO - ESTREMI.*
L'elemento "fiducia", che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore e la cui Mancanza rende impossibile la prosecuzione del rapporto, deve essere valutato con riferimento alla entità dell'infrazione commessa dal dipendente, la quale, per essere idonea a scuotere l'anzidetto vincolo di fiducia, deve presentarsi con le caratteristiche di un'apprezzabile gravità anche con riferimento al contenuto obiettivo, oltre che subiettivo. (Conf 6536/79, mass n 403294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)