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Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 26/06/1997 (Rv. 505472 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Integrazione ex officio della prova testimoniale ex art. 257 primo comma cod.proc.civ. - Facoltà discrezionale del giudice - Sussistenza - Mancato esercizio - Vizio di motivazione - Configurabilità - Condizioni - Avvenuta sollecitazione ad opera delle parti in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505472-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE

Quando un provvedimento del giudice costituisce esplicazione di un potere discrezionale, il mancato esercizio di tale potere non integra violazione della norma che lo prevede, mentre un difetto di motivazione non è configurabile se manchi la sollecitazione della parte ad avvalersene. Pertanto la parte che non abbia rinnovato in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di ammettere testimoni di riferimento a norma dell'art. 257 cod.proc.civ. non può addebitare al giudice di merito il mancato uso di tale potere, censurandone in sede di legittimità la decisione per vizio motivazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)