Sez. 2, Sentenza n. 4384 del 26/02/2007 (Rv. 596219 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Integrazione "ex officio" della prova testimoniale ex art. 257, primo comma, cod. proc. civ. - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE
L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, primo comma, cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)