Sez. 1, Sentenza n. 6783 del 13/12/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 206776 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Criteri di formulazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico richiesto dall'art. 47, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, pur potendo legittimamente appoggiarsi anche ad elementi concernenti la passata condotta del richiedente, in quanto idonei a lumeggiare la sua personalità, in funzione della maggiore o minore fiducia che il soggetto possa meritare, non può mai, tuttavia, prescindere da una compiuta valutazione della condotta e degli atteggiamenti attuali dello stesso richiedente; elementi, questi, che debbono presentare un'adeguata connotazione di concretezza, con esclusione, quindi, di mere ipotesi e gratuite illazioni, ivi comprese quelle che si vogliano trarre dalla pura e semplice mancata ammissione di responsabilità in ordine ai fatti per i quali è intervenuta condanna.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)