Sez. 1, Sentenza n. 8258 del 08/02/2008 Cc. (dep. 22/02/2008) Rv. 240586 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Giudizio prognostico - Criteri di formulazione - Confessione - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è necessaria la confessione del condannato, che, pur attivandosi per partecipare all'opera di rieducazione, ha diritto di non ammettere le proprie responsabilità, ma si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dallo stesso, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)