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Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 20/03/1990 (Rv. 466068 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE VERTENTE SULLA STESSA CIRCOSTANZA OGGETTO DI PROVA PER TESTI NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466068-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - INTERROGATORIO FORMALE VERTENTE SULLA STESSA CIRCOSTANZA OGGETTO DI PROVA PER TESTI NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

Poiché la "novità", requisito necessario per l'ammissibilità di una prova in appello, attiene al tipo di mezzo istruttorio dedotto, l'interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione dell'altra parte è "nuovo" e perciò ammissibile, rispetto alla prova per testi espletata in primo grado, anche se vertente sulla medesima circostanza. (V 455/86).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)