Sez. 4, Sentenza n. 36516 del 18/06/2008 Ud. (dep. 23/09/2008) Rv. 241957 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Assoluta esaustività della condotta riparatoria - Necessità.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato estingue il reato se il giudice, anche in difetto del positivo apprezzamento della persona offesa, la ritenga pienamente satisfattiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)