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Sez. 5, Sentenza n. 31070 del 10/04/2008 Ud. (dep. 24/07/2008) Rv. 241166 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Riparazione del danno cagionato dal reato - Presupposti di operatività - Consenso della persona offesa - Esclusione - Audizione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241166-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, nella valutazione di idoneità della attività riparatoria a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il giudice non è vincolato al consenso della parte offesa, disponendo l'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 l'audizione e non l'adesione di quest'ultima. Ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della medesima somma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)