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Sez. 1, Sentenza n. 1947 del 12/10/1970 (Rv. 347983 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE - MODALITA - DEPOSITO DEL RICORSO PER IL CASO DI SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347983-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - APPELLO - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL TRIBUNALE - MODALITA - DEPOSITO DEL RICORSO PER IL CASO DI SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INSUFFICIENZA.*

Per riassumere avanti al tribunale la causa di falso conseguente a querela proposta in appello, e necessario che nel termine all'uopo assegnato venga notificata la comparsa di cui all'art 125 disp att cod proc civ, o citazione contenente tutti gli elementi indicati in detto articolo, mentre non e sufficiente il deposito del ricorso previsto dagli artt 297, 302 e 303 detto codice, avente la funzione di riattivare un processo gia pendente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)