Sez. L, Sentenza n. 17095 del 21/07/2010 (Rv. 614640 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dirigenti di enti pubblici economici - Adeguamenti retributivi a scaglione - Incidenza sul trattamento di quiescenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di adeguamenti retributivi per il personale dirigenziale in servizio presso enti pubblici economici, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, gli scaglionamenti nel tempo degli incrementi retributivi previsti da fonti normative o contrattuali comportano, ove non sia prevista la corresponsione di arretrati, la maturazione del credito retributivo esclusivamente nell'ammontare previsto per ciascun intervallo temporale. Ne consegue che, qualora il dipendente cessi dal servizio prima del compimento del periodo di scaglionamento, l'ammontare complessivo previsto "a regime" non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1997 num. 334 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)