Sez. U, Sentenza n. 14 del 04/01/2007 (Rv. 595261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente Poste Italiane - Ccnl del 26 novembre 1994 - Aumenti retributivi scaglionati nel tempo - Trattamento di quiescenza e indennità di buonuscita - Computabilità degli aumenti non maturati alla data del collocamento in quiescenza - Esclusione - Fondamento - Derogabilità ad opera di disposizioni pattizie - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo (nella specie, ccnl del 26 novembre 1994, art. 65) stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, devono essere commisurati, ai sensi di legge, all'ultimo stipendio percepito, sulla base del quale sono stati versati sia il contributo a carico del datore di lavoro, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità' in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione. Pertanto, non sono computabili nell'indennità' gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi. E poiché le disposizioni legislative in materia non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime dei trattamenti stessi, una disposizione pattizia che disponesse il computo di incrementi retributivi puramente figurativi, in quanto riconosciuti ai dipendenti già cessati dal servizio ai soli fini del trattamento di quiescenza, sarebbe preclusa dall'inderogabilità della normativa previdenziale, la quale, in generale, non può consentire che il datore di lavoro possa raggiungere il risultato di incrementare la prestazione senza assumere le corrispondenti obbligazioni retributive e contributive.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)