Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229106 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Attendibilità - Disinteresse del chiamante - Valutazione del criterio - Definizione dell'eventuale situazione di interesse.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, il requisito del disinteresse costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica. (La Corte ha precisato che l'interesse non va individuato solo in un vantaggio patrimoniale, o premiale, ma anche in un tornaconto di soddisfazione personale, che, nell'ambiente malavitoso, ben può estendersi al perseguimento di un complice o di un avversario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)