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Sez. 1, Sentenza n. 43856 del 01/10/2013 Ud. (dep. 25/10/2013) Rv. 258123 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Chiamata in correità dopo il giudizio di primo grado - Attendibilità - Limiti - Criteri di valutazione - Disinteresse del chiamante - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258123-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di attendibilità intrinseca della chiamata di correità, le dichiarazioni sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado richiedono una valutazione particolarmente approfondita, sotto il profilo della genuinità, ponendosi il concreto dubbio che esse possano essere il frutto di influenze o di progressivi adattamenti alle emergenze processuali, e ciò anche nel caso in cui il chiamante sia privo di uno specifico interesse processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)