Sez. 3, Sentenza n. 2379 del 11/04/1985 (Rv. 440235 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - COMPROMESSO DI VENDITA STIPULATO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO CON L'AFFITTUARIO - REQUISITI MODALI E TEMPORALI PREVISTI DALLE LEGGI N. 590 DEL 1965 E N. 817 DEL 1971 - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - COMPROMESSO DI VENDITA STIPULATO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO CON L'AFFITTUARIO - REQUISITI MODALI E TEMPORALI PREVISTI DALLE LEGGI N. 590 DEL 1965 E N. 817 DEL 1971 - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
Il compromesso di vendita stipulato dal proprietario di un fondo con l'affittuario (colono, mezzadro o compartecipe) di esso, ancorché sia previsto il ricorso a mutui e prestiti agevolati secondo la legislazione in materia di sviluppo della proprietà coltivatrice, non è soggetto alla rigorosa normativa dei termini modali e temporali stabiliti dalla legge n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971, e trova la sua disciplina unicamente nelle relative clausole negoziali oltre che nelle comuni norme del codice civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)