Sez. 3, Sentenza n. 6068 del 11/07/1987 (Rv. 454413 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMPROMESSO DI VENDITA O VENDITA STIPULATA DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO DEL FONDO CON IL COLTIVATORE DELLO STESSO SENZA PREESISTENTI PRELIMINARI O TRATTATIVE IN CORSO CON TERZI - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE AGRARIA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - REQUISITI MODALI E TEMPORALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMPROMESSO DI VENDITA O VENDITA STIPULATA DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO DEL FONDO CON IL COLTIVATORE DELLO STESSO SENZA PREESISTENTI PRELIMINARI O TRATTATIVE IN CORSO CON TERZI - DISCIPLINA DELLA PRELAZIONE AGRARIA - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - REQUISITI MODALI E TEMPORALI PREVISTI DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di contrattazione diretta fra proprietario e coltivatore del fondo, la stipulazione sia di un preliminare che della vendita, trovano la loro disciplina unicamente nelle clausole negoziali e nelle comuni norme del codice civile senza che possa trovare applicazione - ancorché il coltivatore dichiari di esercitare il diritto di prelazione - la disciplina della prelazione agraria di cui all'art. 8 della citata legge n. 590 del 1965, che, per sua natura e modalità, appare dettata per il diverso caso in cui l'affittuario coltivatore diretto faccia valere il proprio diritto di essere preferito in relazione ad una contrattazione del proprietario con un terzo soggetto. (V 2379/85, mass n 440235; (V 4461/84, mass n 436360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)