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Sez. L, Sentenza n. 1996 del 24/02/1988 (Rv. 457870 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONE ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO-CHIRURGO - IN GENERE - RIFORMA SANITARIA - ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - NORMATIVE ED ACCORDI VIGENTI PRESSO CIASCUN ENTE O CASSA MUTUA - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DALLA DATA DELLE DELIBERE DI RECEZIONE DELLE CORRISPONDENTI CONVENZIONI NAZIONALI UNICHE - ATTRIBUZIONI DI OPERATIVITÀ ANTERIORI A TALI CONVENZIONI DA PARTE DELLE DELIBERE DI RICEZIONE O DI CLAUSOLE DI CONVENZIONI O PATTUIZIONI CON SINGOLI MEDICI - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 49 DELLA CONVENZIONE UNICA RECEPITA DALL'INAM NEL LUGLIO 1978.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457870-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONE ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO-CHIRURGO - IN GENERE - RIFORMA SANITARIA - ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - NORMATIVE ED ACCORDI VIGENTI PRESSO CIASCUN ENTE O CASSA MUTUA - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DALLA DATA DELLE DELIBERE DI RECEZIONE DELLE CORRISPONDENTI CONVENZIONI NAZIONALI UNICHE - ATTRIBUZIONI DI OPERATIVITÀ ANTERIORI A TALI CONVENZIONI DA PARTE DELLE DELIBERE DI RICEZIONE O DI CLAUSOLE DI CONVENZIONI O PATTUIZIONI CON SINGOLI MEDICI - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 49 DELLA CONVENZIONE UNICA RECEPITA DALL'INAM NEL LUGLIO 1978.*

La disposizione del quarto comma dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria), la quale stabilisce che le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della stessa legge "cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche", ha carattere imperativo ed inderogabile. Pertanto, l'atto amministrativo di recezione di una delle anzidette convenzioni non può attribuirle operatività anteriore rispetto al termine indicato dalla legge e sono nulle per contrarietà a norma imperativa (art. 148, primo comma, cod. civ.) le clausole della stessa convenzione o di pattuizioni con singoli medici le quali prevedano analoga retroattività. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto l'illegittimità dell'art. 49 della convenzione unica, recepita dall'i.N.A.M. nel luglio del 1978, che aveva fissato all'1 gennaio dello stesso anno la decorrenza del sistema di pagamento pro quota capitaria, sostitutivo di quello a notula). (Conf 6357/86, mass n 448558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)