Sez. L, Sentenza n. 3500 del 19/05/1988 (Rv. 458847 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - ART. 8 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - CARATTERE IMPERATIVO ED INDEROGABILE - CONSEGUENZE - RAPPORTO FRA MEDICI CONVENZIONATI E INAM - PRESTAZIONI RESE FINO AL 7 LUGLIO 1978 - PAGAMENTO IN BASE AL SISTEMA A NOTULA - OBBLIGATORIETÀ - SISTEMA DI PAGAMENTO COSIDDETTO A QUOTA CAPITARIA - ILLEGITTIMITÀ.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - ART. 8 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - CARATTERE IMPERATIVO ED INDEROGABILE - CONSEGUENZE - RAPPORTO FRA MEDICI CONVENZIONATI E INAM - PRESTAZIONI RESE FINO AL 7 LUGLIO 1978 - PAGAMENTO IN BASE AL SISTEMA A NOTULA - OBBLIGATORIETÀ - SISTEMA DI PAGAMENTO COSIDDETTO A QUOTA CAPITARIA - ILLEGITTIMITÀ.*
La disposizione del quarto comma dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (contenente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria) - la quale stabilisce che le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della legge stessa cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche - ha carattere imperativo ed inderogabile e, pertanto, impedisce che ad una di tali convenzioni possa, con il relativo atto amministrativo di recezione, essere attribuita un'operatività anteriore alla detta data, con l'ulteriore conseguenza che, nel rapporto fra l'i.N.A.M. ed i medici convenzionati generici, il pagamento delle prestazioni rese fino al 7 luglio 1978 deve essere effettuato in base al sistema cosiddetto a notula, essendo illegittima la previsione di retroattività (dall'1 gennaio 1978) del sistema di pagamento cosiddetto a quota capitaria contenuta nella convenzione (art. 49) recepita dall'ente nella suindicata data del 7 luglio 1978. (Conf 1996/88, mass n 457870; (Conf 5461/87, mass n 454019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)