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Sez. 3, Sentenza n. 17185 del 04/12/2002 (Rv. 558956 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA | Assicurazioni obbligatorie - Dichiarazioni degli interessati in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi - Efficacia confessoria - Esclusione - Fattispecie relativa a dichiarazioni relativa all'onerosità del trasporto del terzo.
Stato
decisa il 2002-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558956-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA

Nella materia delle assicurazioni obbligatorie, sottratta alla disponibilità delle parti dei rapporti assicurativi, le dichiarazioni degli interessati in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei rapporti stessi non assumono piena efficacia probatoria come confessione, ma possono essere discrezionalmente valutate dal giudice e concorrere, con ogni altro elemento probatorio, a determinare il suo libero convincimento (Fattispecie relativa a dichiarazione scritta, rilasciata, al terzo trasportato, dal conducente del veicolo, assicurato contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prodotta nel corso di un giudizio civile dal terzo danneggiato e in cui si controverteva della responsabilità del vettore ovvero del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, riguardante la circostanza di fatto che il trasporto del terzo era avvenuto a <<titolo oneroso>>, in ragione del pagamento - da parte del trasportato - del costo della benzina).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)