Sez. L, Sentenza n. 589 del 09/02/1977 (Rv. 384136 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - DICHIARAZIONI DEGLI INTERESSATI IN ORDINE ALL'ESISTENZA DEI FATTI COSTITUTIVI - EFFICACIA CONFESSORIA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL'ESISTENZA O AL CONTENUTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESUPPOSTO DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PREVIDENZIALE O ASSISTENZIALE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - EFFICACIA PROBATORIA - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - DICHIARAZIONI DEGLI INTERESSATI IN ORDINE ALL'ESISTENZA DEI FATTI COSTITUTIVI - EFFICACIA CONFESSORIA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONI IN ORDINE ALL'ESISTENZA O AL CONTENUTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESUPPOSTO DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PREVIDENZIALE O ASSISTENZIALE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Nella materia delle assicurazioni obbligatorie, sottratta alla disponibilita delle parti dei rapporti assicurativi, le dichiarazioni degli interessati in ordine all'esistenza dei fatti costitutivi dei rapporti stessi non assumono piena efficacia probatoria come confessione, ma possono essere discrezionalmente valutate dal giudice e concorrere, con ogni altro elemento probatorio, a determinare il suo libero convincimento. Tanto vale, quindi, anche in ordine alla esistenza o al contenuto del rapporto di lavoro, che si pone nei singoli casi come antecedente logico e necessario della Costituzione del rapporto di Assicurazione obbligatoria previdenziale o assistenziale. (V 105/69, mass n 337979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)