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Sez. 5 - , Sentenza n. 15581 del 22/07/2020 (Rv. 658402 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Procedimento – Violazioni sostanziali - Art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 – Anticipata contestazione e contraddittorio - Necessità – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658402-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative tributarie per violazioni sulla determinazione dell'imposta (cd. sostanziali "correlate al tributo"), il relativo procedimento di irrogazione, come regolato dall'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, esclude la necessità della previa contestazione e del conseguente contraddittorio anticipato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)