Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14848 del 15/07/2015 (Rv. 636068 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Procedimento - Artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Adozione di un provvedimento di irrogazione di sanzioni - Violazioni formali - Necessità - Violazioni sostanziali - Facoltatività.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 si desume che l'Amministrazione finanziaria deve emettere un apposito provvedimento d'irrogazione in caso di violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (cd. violazioni formali), mentre può irrogare le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono anche con l'atto di accertamento o di rettifica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, e quelle relative agli omessi e ritardati versamenti anche mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ferma restando la legittimità di un avviso d'irrogazione avente ad oggetto sia violazioni formali sia sostanziali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)