Sez. 2, Sentenza n. 183 del 26/01/1972 (Rv. 355972 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO TABELLARE DEL COMPENSO E SUA LIQUIDAZIONE GIURISDIZIONALE - IRRILEVANZA - POSSIBILITA DELLA PROCEDURA PER INGIUNZIONE - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - LUOGO DI PAGAMENTO - DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO TABELLARE DEL COMPENSO E SUA LIQUIDAZIONE GIURISDIZIONALE - IRRILEVANZA - POSSIBILITA DELLA PROCEDURA PER INGIUNZIONE - ININFLUENZA.*
Le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, da adempiersi al domicilio del creditore, sono soltanto quelle sin dall'origine predeterminate in una somma di denaro. L'art 1182 cod civ non puo essere applicato alle prestazioni derivanti da prestazioni professionali, anche se regolate da apposita tabella ed anche se sia intervenuta la liquidazione da parte del competente organo giurisdizionale. Nemmeno puo sostenersi che ogni credito di denaro suscettibile di essere fatto valere come nella specie, con procedura ingiuntiva sia un credito che debba pagarsi al domicilio del creditore. (V 3547'68, mass n 336728; 391'66, mass n 320783; 864'65; 1067'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)