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Sez. 2, Sentenza n. 391 del 07/02/1966 (Rv. 320783 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ONORARI DOVUTI AI PROFESSIONISTI.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320783-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - ONORARI DOVUTI AI PROFESSIONISTI.*

Il terzo comma dell'art.1182 cod.civ., a norma del quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza e cioe ai crediti liquidi. Al di fuori di questa ipotesi, l'obbligazione, ove non soccorra alcuno dei criteri indicati nel i comma dell'art.1182 cod.civ., va adempiuta al domicilio del debitore al tempo della scadenza a norma dell'ultimo comma dello stesso art.1182 cod.civ. cio si deve ritenere anche quando si tratti di credito avente per oggetto compensi per prestazioni professionali, giacche la circostanza che questi siano regolati nel minimo e nel massimo da apposite tariffe non toglie che, entro il minimo e il massimo, il credito sia suscettivo di liquidazione e pertanto, finche questa non sia intervenuta, il liquido. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)