diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5710 del 12/03/2014 (Rv. 630619 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Matrimonio celebrato in Italia tra cittadini italiani ivi residenti - Giurisdizione del giudice italiano - Inderogabilità convenzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza di divorzio congiunto pronunciata da giudice straniero.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630619-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

La giurisdizione sullo scioglimento del matrimonio celebrato in Italia tra cittadini italiani ivi residenti appartiene al giudice italiano in base agli artt. 3, primo comma, e 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché agli artt. 3 e 31 del Regolamento n. 2201/2003/CE del 27 novembre 2003, la quale non può essere derogata convenzionalmente, ex art. 4 della legge n. 218 del 1995, in favore del giudice straniero, poiché la causa verte su diritti indisponibili, trattandosi di scegliere il regime giuridico da attribuire ad uno "status". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non ha concesso il riconoscimento in Italia ad una sentenza di divorzio congiunto tra coniugi italiani pronunciata dall'autorità giudiziaria di Santo Domingo).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)