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Sez. 3, Sentenza n. 36836 del 09/07/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 244966 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Responsabilità del proprietario dell'area - Terreno locato a terzi per smaltimento dei rifiuti - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità del proprietario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244966-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)