Sez. 5, Sentenza n. 48706 del 25/09/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261226 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Legittimazione della parte civile al ricorso per cassazione, anche ai fini penali - Limiti.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai fini penali, avverso la sentenza con la quale il giudice di pace dichiara, ai sensi dell'art. 35, comma primo, del D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, salvo che il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)