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Sez. 5, Sentenza n. 1716 del 07/02/2002 (Rv. 552124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Avvisi e altri atti ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 - Notificazione a persona giuridica - Presso il domicilio fiscale - Caso di impossibilità - Notificazione al rappresentante, ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ. - Mancata indicazione di domicilio fiscale di quest'ultimo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552124-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Ove non risulti possibile la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente (art. 60, comma primo, lett. d.P.R. n. 600 del 1973) presso il domicilio fiscale (lett. c), identificabile - per la persona giuridica - nella sede della medesima, è applicabile il disposto della lett. f), che richiama l'art. 145, terzo comma, e quindi, l'art. 138 cod. proc. civ., in base al quale la notificazione va eseguita nel comune di residenza della persona fisica che rappresenta l'ente, senza che sia necessaria l'indicazione del domicilio fiscale di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)