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Sez. 1, Sentenza n. 12510 del 05/12/1995 (Rv. 494937 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione ad una società - Presso la sede - Mancanza di persona abilitata a ricevere l'atto - Applicabilità dell'art. 140 cod. proc. civ. - In ipotesi di irreperibilità della sede - Affissione all'Albo del Comune e decorrenza di otto giorni - Sufficienza - Applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494937-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notifica di un atto impositivo ad una società - nella ipotesi in cui venga rinvenuta la sede, ma non la persona abilitata a ricevere la copia dell'atto - va effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc civ. mediante deposito della copia nella casa comunale del domicilio fiscale, affissione dell'avviso alla porta della sede e comunicazione dell'affissione con lettera raccomandata al destinatario; nella ipotesi di irreperibilità della sede - l'avviso del predetto deposito si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (art. 60, lett. e), del succitato d.P.R.), senza che in tali ipotesi - essendo sempre possibile la notifica al contribuente che sia una società - possa trovare pratica applicazione l'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. secondo cui: "se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e, nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139, 141".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)