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Sez. L, Sentenza n. 24037 del 10/11/2006 (Rv. 592828 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Accertamento dei requisiti sanitari nel procedimento amministrativo - Effetti costitutivi o vincolanti per l'amministrazione debitrice della prestazione - Esclusione - Potere dell'amministrazione di contestare in giudizio il fatto costitutivo del diritto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592828-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n.118 del 1971, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario nel procedimento amministrativo, ad opera del competente organo tecnico, non ha effetti costitutivi e non vincola l'amministrazione debitrice della prestazione, che ha sempre il potere di contestare in giudizio il fatto costitutivo del diritto, rendendo così necessario l'accertamento giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)