Sez. L, Sentenza n. 24037 del 10/11/2006 (Rv. 592828 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Accertamento dei requisiti sanitari nel procedimento amministrativo - Effetti costitutivi o vincolanti per l'amministrazione debitrice della prestazione - Esclusione - Potere dell'amministrazione di contestare in giudizio il fatto costitutivo del diritto - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n.118 del 1971, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario nel procedimento amministrativo, ad opera del competente organo tecnico, non ha effetti costitutivi e non vincola l'amministrazione debitrice della prestazione, che ha sempre il potere di contestare in giudizio il fatto costitutivo del diritto, rendendo così necessario l'accertamento giudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)