Sez. L, Sentenza n. 21428 del 17/10/2011 (Rv. 619170 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. in sede amministrativa durante la pendenza del relativo procedimento giudiziario - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il riconoscimento dell'assegno d'invalidità, effettuato dall'I.N.P.S. in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quella prestazione, non determina la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell'interesse dell'assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto ed attesa altresì la persistenza dell'interesse dell'istituto assicuratore a vedere accertata - in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all'esercizio dei poteri di autotutela - l'insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)