Sez. L, Sentenza n. 1772 del 12/02/1993 (Rv. 480861 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Accertamento giudiziale del diritto di fruire dell'opzione per la continuazione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno d'età - Deduzioni nei gradi di merito dell'inapplicabilità dell'opzione agli autoferrotramvieri - Deduzione per la prima volta in cassazione dell'inapplicabilità della opzione medesima per pregressa presentazione della domanda di pensione di vecchiaia - Inammissibilità -
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione. Pertanto, ove il giudice del merito abbia accolto la domanda del lavoratore avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di fruire dell'opzione prevista dall'art. 54 della legge n. 54 del 1982, per la continuazione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, negata dal datore di lavoro per la sola ragione della ritenuta inapplicabilità della norma al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione dello stesso datore di lavoro, ove fondi il diniego della sussistenza del diritto sulla diversa ragione, non dedotta nelle pregresse fasi di merito, dell'avvenuta presentazione, da parte del lavoratore, di una domanda di pensione di vecchiaia successivamente alla comunicazione della volontà di fruire della suddetta opzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)