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Sez. U, Sentenza n. 143 del 23/01/1970 (Rv. 344904 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO SULLA LEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344904-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO SULLA LEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*

Il Sindacato circa la legittimita dell'atto amministrativo, che il giudice ordinario ha il potere di esercitare a norma della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, non puo ritenersi circoscritto al riconoscimento del concorso dei requisiti formali, ma e esteso all'indagine sull'esistenza, nella pa, del potere di emetterlo, nonche all'accertamento dei presupposti obiettivamente identificabili, che siano eventualmente necessari per l'Esercizio del potere medesimo. (nella specie, con riferimento ad un decreto con cui il prefetto aveva disposto l'assegnazione di un'area, a norma della legge 9 luglio 1908, n 445, a favore di un secondo soggetto, nel presupposto che il precedente assegnatario vi avesse rinunciato, la SC ha riconosciuto spettare al giudice ordinario il potere di accertare l'esistenza e la validita della rinuncia).*

Riferimenti normativi: Legge 09/07/1908 num. 445 art. 68, Legge 09/07/1908 num. 445 art. 67, Legge 09/07/1908 num. 445 art. 71, Legge 09/07/1908 num. 445 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)