Sez. L, Sentenza n. 864 del 02/02/1999 (Rv. 522843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al cosiddetto premio Ansaldo previsto dal contratto aziendale della società Fincantieri S.p.A..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto che il cosiddetto premio Ansaldo spettasse, non solo in caso di recesso datoriale al raggiungimento dell'età pensionabile, ma anche in caso di domanda del lavoratore di prepensionamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)