Sez. 5 - , Sentenza n. 50489 del 16/05/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274449 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta impropria da reato societario – False comunicazioni sociali - Elemento soggettivo – Dolo – Contenuto – Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in capo agli amministratori di fatto e di diritto, a fronte della esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e finanziaria della società, al fine di ottenere l'ammissione al concordato preventivo e, comunque, la continuazione dell'attività d'impresa mediante manipolazione dei dati contabili e conseguente falsa rappresentazione della situazione contabile ai creditori e agli organi della procedura).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)