Sez. 5, Sentenza n. 35093 del 04/06/2014 Ud. (dep. 07/08/2014) Rv. 261446 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta patrimoniale ex artt. 216 e 223, comma primo, L.F. - Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto - Previsione ed accettazione del fallimento - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)