Sez. L, Sentenza n. 8015 del 29/10/1987 (Rv. 455709 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine del calcolo dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982 istitutiva del T.F.R.) l'indennità sostitutiva di mensa, essendo l'equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe diritto, costituisce di norma, non già un rimborso di spese, ma un elemento integrativo della retribuzione, salvo che sussista la struttura aziendale della mensa ed il lavoratore sia libero di usufruirne, o meno, giacché in tal caso, l'erogazione è coordinata ad un comportamento facoltativo del lavoratore, che vale ad escludere la corrispettività del compenso, ponendolo al di fuori del sinallagma contrattuale. (V 2431/87, mass n 451594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)