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Sez. L, Sentenza n. 2431 del 07/03/1987 (Rv. 451594 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - CONTRIBUTO PASTO - INCLUSIONE NEL TRATTAMENTO NEI PERIODI DI ASSENZA PER FERIE, MALATTIA O PERMESSI SINDACALI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451594-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - CONTRIBUTO PASTO - INCLUSIONE NEL TRATTAMENTO NEI PERIODI DI ASSENZA PER FERIE, MALATTIA O PERMESSI SINDACALI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - OBBLIGATORIETÀ.*

Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2121 cod. civ. (indennità di preavviso e di anzianità), la nozione di retribuzione non è connotata necessariamente dal carattere della omnicomprensività, ma per stabilire la sua effettiva portata occorre far riferimento a quanto previsto di volta in volta, in riferimento a ciascun istituto, dall'autonomia contrattuale, collettiva od individuale. Di conseguenza, il contributo-pasto, anche quando configuri una erogazione del datore di lavoro di natura retributiva, non deve essere incluso nel trattamento economico spettante al lavoratore nei periodi di assenza per ferie, o per malattia o per permessi sindacali, ove dai patti della contrattazione collettiva (nella specie: art. 38 C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende di credito) emerga la volontà delle parti di limitare detta erogazione alle sole giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro. Per contro, lo stesso contributo-pasto deve essere in ogni caso incluso nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali, dacché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 ne impone espressamente il computo con riferimento alla "retribuzione giornaliera di fatto, compreso ogni elemento accessorio": onde è nulla ogni clausola che diversamente disponga. (Conf 3710/86, mass n 444591; (Conf 5305/85, mass n 442566; (Conf 1073/84, mass n 433230; (Conf 1069/84, mass n 433228; (Conf 3251, mass n 440917).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)