Sez. L, Sentenza n. 25042 del 28/11/2011 (Rv. 619834 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione a carico del Fondo clero - Riduzione per cumulo con altro trattamento pensionistico a carico dell'AGO - Erogazione del minimo garantito a carico dell'AGO - Sussistenza - Limiti - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In caso di cumulo tra trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e pensione a carico del Fondo clero, l'art. 18, primo e quarto comma, della legge n. 903 del 1973, nel prevedere la riduzione di quest'ultimo trattamento, fa salva la conservazione del trattamento minimo sulla pensione a carico dell'AGO, fermi i limiti previsti dalle norme generali in vigore della suddetta assicurazione. Ne consegue che, ove resti superato il limite reddituale ostativo al riconoscimento dell'integrazione al minimo, resta esclusa la spettanza di quest'ultimo, dovendosi escludere che la normativa contrasti con gli artt. 3 e 36 Cost., atteso che, sotto il primo profilo, rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare eventuali riduzioni parziali dei trattamenti pensionistici in caso di loro cumulo, mentre, sotto il secondo profilo, l'art. 36 Cost. riguarda le retribuzioni e non i trattamenti pensionistici.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 903 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)