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Sez. L, Sentenza n. 15329 del 10/06/2008 (Rv. 603636 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Ultrasessantacinquenni - Corresponsione dell'assegno in luogo della pensione - Principio di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 - Applicabilità - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603636-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

In base al principio di irretroattività delle leggi, ed in mancanza di previsione circa la trasformazione della pensione sociale in assegno, non è applicabile il principio di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, che prevede la corresponsione dell'assegno in luogo della pensione in favore degli ultrasessantacinquenni, nei confronti dei pensionati che alla data di entrata in vigore delle disposizione avevano già compiuto i sessantacinque anni di età.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 488 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)