Sez. F, Sentenza n. 36937 del 05/09/2013 Cc. (dep. 09/09/2013) Rv. 257077 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, lett. r) Legge n. 69 del 2005 - Esecuzione della pena nello Stato - Possibilità di concessione della sospensione condizionale - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la consegna del cittadino sia rifiutata ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r) della legge 22 aprile 2005, n. 69, e sia disposta l'esecuzione della pena in Italia, deve escludersi che la sentenza della Corte d'appello possa disporre la sospensione condizionale di tale esecuzione, trattandosi di valutazione concernente una causa estintiva del reato, come tale spettante solo all'Autorità dello Stato richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)