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Sez. 6, Sentenza n. 22105 del 26/05/2008 Cc. (dep. 30/05/2008) Rv. 240131 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna esecutiva per l'estero - Cittadino italiano - Richiesta dell'esecuzione della pena nello Stato - Modalità di esecuzione - Indicazione.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240131-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui la corte di appello disponga, ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. r) L. 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di emissione nei confronti di un cittadino italiano sia eseguita in Italia, vengono in applicazione i principi generali della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, nella parte in cui sono regolati gli effetti dell'esecuzione nel territorio dello Stato di origine del condannato. Ne consegue che le autorità italiane devono continuare l'esecuzione della condanna alle condizioni e secondo le modalità previste dagli art. 9 e 10 di detta Convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST., Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 9, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)