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Sez. 3, Sentenza n. 8732 del 10/08/1991 (Rv. 473478 - 01)

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà ed obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite | Colpevole ritardo opposto dall'assicuratore alla liquidazione del danno - Domanda dell'assicurato contro l'assicuratore per essere tenuto indenne da tutte le pretese del danneggiato - Liquidazione del "quantum" a titolo di risarcimento del danno - Inclusione delle somme per interessi e svalutazione oltre il massimale di polizza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473478-01

Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Facoltà ed obblighi dell'assicuratore - Gestione della lite

Con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (o natanti) a motore, la domanda proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per essere tenuto indenne di tutte le pretese del danneggiato, senza alcuna specificazione, deve essere intesa, in relazione al "quantum", comprensiva della richiesta di riversare sul convenuto tutti gli effetti pregiudizievoli che al primo possono derivare non soltanto per il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni nell'ambito del massimale di polizza, ma anche di quelle altre che, pur eccedendo tale limite, possono esservi aggiunte a titolo di interessi e di svalutazione monetaria, quando questi maggiori oneri derivino dall'ingiustificato e colpevole ritardo opposto dall'assicuratore alla liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 112, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)