Sez. 3, Sentenza n. 3353 del 18/04/1997 (Rv. 503788 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE | "Mala gestio" e colpevole ritardo nel risarcire il danneggiato - Responsabilità dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato e del danneggiato - Diverso fondamento - Conseguenze - Domanda di rivalsa dell' assicurato ultramassimale - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE
. La responsabilità dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per "mala gestio", fondandosi sul contratto di assicurazione, è diversa da quella dello stesso assicuratore nei confronti del danneggiato, fondata sul ritardo (art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990) nel risarcirgli il danno da sinistro stradale; conseguentemente l'assicurato non incontra alcun limite da massimale nel chiedere la rivalsa per l'intero risarcimento spettante al danneggiato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)