Sez. 3, Sentenza n. 2232 del 15/06/1976 (Rv. 381030 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - MANCANZA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO - INDAGINE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PROVA LIBERATORIA - MANCANZA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO - INDAGINE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
La presunzione di colpa del conducente prevista dal primo comma dell'art 2054 cod civ non opera in contrasto con il principio della responsabilita per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalita tra evento dannoso e condotta umana: pertanto, il fatto che il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione non preclude l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. (nella specie, la parte ricorrente sosteneva che solo dopo la prova liberatoria fornita dall'autore dell'investimento era possibile passare alla valutazione del comportamento del pedone investito ai fini dell'accertamento di un eventuale concorso di colpa. La suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha formulato il principio espresso dalla massima che precede). (Conf 2177/72, mass n 359439).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)