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Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 26/06/1972 (Rv. 359439 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - OMISSIONE DA PARTE DEL CONDUCENTE INVESTITORE - INDAGINE SULL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359439-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA - OMISSIONE DA PARTE DEL CONDUCENTE INVESTITORE - INDAGINE SULL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - NECESSITA.*

L'affermazione della responsabilita del conducente del veicolo investitore, il quale non abbia fornito la prova liberatoria idonea a superare la presunzione posta dal primo comma dell'art 2054 cod civ, non preclude l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato. La presunzione anzidetta non vale, infatti, ad escludere il principio fondamentale della responsabilita per fatto illecito, che e pur sempre quello della causalita efficiente e cede, pertanto, di fronte ad un concreto accertamento di concause che siano concorse a produrne l'evento dannoso, anche se la concausa sia determinata dalla condotta del danneggiato. Pertanto, ove risulti accertata la colpa concorrente del danneggiato, il non avere l'investitore vinto la presunzione di cui sopra, non impedisce di affermare il concorso di colpa. (Conf 774'69, mass n 339094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)