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Sez. 2, Sentenza n. 2457 del 12/07/1968 (Rv. 334877 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA INDICAZIONE NELLA RICEVUTA DI RITORNO DEL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA DESTINATARIO E CONSEGNATARIO -NULLITA- ESCLUSIONE - PROVA DI UN RAPPORTO IDONEO A LEGITTIMARE LA RICEZIONE - ONERE A CARICO DI CHI INTENDE AVVALERSI DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334877-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - MANCATA INDICAZIONE NELLA RICEVUTA DI RITORNO DEL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA DESTINATARIO E CONSEGNATARIO -NULLITA- ESCLUSIONE - PROVA DI UN RAPPORTO IDONEO A LEGITTIMARE LA RICEZIONE - ONERE A CARICO DI CHI INTENDE AVVALERSI DELLA NOTIFICAZIONE.*

La mancata indicazione nella ricevuta di ritorno di un piego raccomandato del rapporto intercorrente tra destinatario e consegnatario non produce la nullita della notificazione, ma una semplice irritualita che comporta, per chi intenda avvalersi della notificazione, l'Onere di dimostrare l'esistenza di uno dei rapporti (di famiglia, di servizio, ecc.) tra consegnatario e destinatario, che siano idonei, per la vigente normativa, a legittimare la ricezione del piego.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 18/04/1940 num. 689 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)