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Sez. 2, Sentenza n. 3999 del 05/12/1974 (Rv. 372586 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - RAPPORTO DEL CONSEGNATARIO CON IL DESTINATARIO - MANCATA INDICAZIONE - IRREGOLARITA - ONERE PROBATORIO DELL'INTERESSATO - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372586-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RICEVUTA DI RITORNO - RAPPORTO DEL CONSEGNATARIO CON IL DESTINATARIO - MANCATA INDICAZIONE - IRREGOLARITA - ONERE PROBATORIO DELL'INTERESSATO - RAPPORTO DI CONVIVENZA - ESTREMI.*

La mancata indicazione nella ricevuta di ritorno di un piego raccomandato, (contenente un atto affidato alla notificazione per posta), del rapporto intercorrente tra destinatario e consegnatario (di famiglia, di servizio ecc) non produce la nullita della notificazione, ma una semplice irritualita che comporta, per chi della notificazione intenda avvalersi, l'Onere di dimostrare l'esistenza del rapporto stesso, idoneo per la vigente normativa a legittimare la ricezione del piego. Agli effetti su indicati, il concetto di convivenza va inteso in senso ampio, comprensivo cioe di qualsiasi rapporto che, per la stabilita e la frequenza di diretti contatti tra familiari, lascia fondatamente presumere che l'atto, consegnato nell'abitazione del destinatario, verra effettivamente a conoscenza di quest'ultimo. (V 2871'69, mass n 342683; 2457'68, mass n 334877).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)