Sez. 3, Sentenza n. 4281 del 14/04/1995 (Rv. 491831 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - REQUISITI DEL DEPOSITO | Custodia della somma depositata - Modalità - Incidenza sulla regolarità del deposito - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - REQUISITI DEL DEPOSITO
Le modalità di adempimento dell'obbligo di custodia della somma depositata rientrano nelle facoltà di scelta di depositario e non incidono sulla regolarità del deposito (Nella specie il notaio richiedente il deposito aveva ritirato dalla somma e trattenuto presso il proprio studio i libretti di deposito vincolati ed intestati ai singoli creditori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. art. 1213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)