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Sez. 1, Sentenza n. 32763 del 16/12/2024 (Rv. 673359-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Interpretazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673359-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge.

Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)